LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SOMMARIVA/A.S.D .NOCERINA 1910

 

RICORSO  DEL CALCIATORE Daniele SOMMARIVA/A.S.D .NOCERINA 1910

Con reclamo datato 17.04.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S .D.NOCERINA 1910 il sig. Daniele SOMMARIVA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € .5.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dellaccordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato .

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna   la

A.S.D .NOCERINA  1910 al  pagamento  in favore  del sig.Daniele SOMMARIVA  della  somma  di €.5.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite  mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it