LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D’ANGELO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D'ANGELO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 1.03.2018 trasmesso tram ite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Francesco D'ANGELO chiedeva la condanna della società  controinteressata  al  pagamento  della  somma  di  €.10.040,00  a  titolo  di  residuo  del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 .

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M .

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA  CALCIO  al  pagamento  in favore  del  sig.  Francesco D'ANGELO della  somma  di €.10.040,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all'indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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