LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Marco PUNTORIERE/A.S.D.TORTOLI’ 1953

RICORSO DEL CALCIATORE Marco PUNTORIERE/A.S.D.TORTOLI’ 1953

Con reclamo datato 24/01/2018 inoltrato a mezzo  raccomandata  a.r.  alla  società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Marco PUNTORIERE, chiedeva la condanna della Società A.S.D .TORTOLI' 1953, al pagamento della somma di €.3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17 .

La   Società,    non   faceva    pervenire   alcuna    memoria   a   propria   difesa    nei   termini   stability dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto  il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società

A.S.D .TORTOLI' 1953 la corrispondere al sig. Marco PUNTORIERE, la somma di €.3.500,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto .

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite  mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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