LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore AMIRANTE/SSD ARL SAVONA F.B.C.

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore AMIRANTE/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 15/03/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig.Salvatore AMIRANTE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.10.000,00,a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusion dell'accordo, alla stregua  del quale viene  richiesto il pagamento, sia  l’ammontare  della  somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna  la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig. Salvatore AMIRANTE della somma di €.10.000,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore)  tramite  mail all'indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento inviando  copia  della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo  stesso  entro e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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