LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Ugo GABRIELI/A.S.D. SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

RICORSO DEL CALCIATORE Ugo GABRIELI/A.S.D. SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 28.02.2018,il sig. Ugo GABRIELI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva  la condanna  della Società  al pagamento  della  somma  di €.3.000,00  quale  residuo dell'accordo economico in essere .

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo,alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici  presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in  favore del sig. Ugo GABRIELI, della somma di €.3.000,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell'iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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