LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Yaw ASANTE/S.S.D.CITTA’ DI CASTELLO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Yaw ASANTE/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 5.04.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig.Yaw ASANTE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.8.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società  non faceva  pervenire alcuna  nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando  altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Yaw ASANTE della somma di €.8.000,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo  stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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