LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica EXANA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica EXANA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
Con reclamo, trasmesso in data 9.05.2018 tramite Racc. A.R. e via PEC, la sig.na Jessica Exana, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.133,20 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.
La società non faceva pervenire nessuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dalla ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Jessica Exana della somma di euro 2.133,20 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comun icare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.