LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. WOMAN NAPOLI C/5
RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. WOMAN NAPOLI C/5
Il Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, mediante la decisione del 26.03.2018, visto l’art. 33, comma 2 Statuto FIGC, annullava la decisione della CAE pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, stante la rilevata mancata trasmissione della sentenza all'indirizzo eletto della Società.
La CAE in ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione del Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, fissava nuovamente la discussione del ricorso e convocava le parti per l’esame nel merito dello stesso, alla riunione del 21.06.2018, al fine di garantire il contraddittorio.
Alla riunione del 21.06.2018 è comparso esclusivamente illegale rappresentante della calciatrice.
La Commissione Accordi Economici, ritiene, pertanto, di dover confermare nel merito la prima decisione assunta come sotto riportata:
Con ricorso datato 5.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5, la Sig.ra Luigina CAPALBO, dichiarava, di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatrice, prevedente la corresponsione della somma lorda di € 5.800,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17, precisando di aver percepito dalla A.S.D WOMAN NAPOLI C5 la parziale somma di € 1.450,00 e per questo motivo richiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma per differenza pari ad € 4.350,00 prevista dall'accordo economico depositato in Lega.
La Società, in data 1/08/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo in via preliminare che l'accordo economico è privo di validità ed efficacia in quanto non depositato presso la Divisione Calcio A/5 nei termini previsti.
Nel merito contesta la pretesa in quanto la Sig.ra Luigina CAPALBO avrebbe arbitrariamente interrotto le sue prestazioni calcistiche sin dal mese di Novembre 2016, non rispettando l'accordo economico sottoscritto, segnalando la violazione alla F.I.G.C. – Procura Federale.
A seguito di tali memorie difensive la Sig.ra Luigina CAPALBO in data 5/08/2017 trasmette tramite pec alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 le proprie controdeduzioni, asserendo che l’accordo economico, è stato depositato nei termini a sua cura, presso la Divisione Calcio A/5, allega ricevuta di ritorno, e contesta nel merito riguardo il mancato rispetto dell'accordo economico in quanto la stessa non ha mai ricevuto alcuna contestazione rispetto alle assenze ingiustificate.
Contesta integralmente la presunta esistenza di una denuncia presso la F.I.G.C.-Procura Federale come asserito dalla controparte non e risultando a suo dire, presso la stessa Procura alcuna denuncia in merito.
Pertanto insiste nella richiesta economica avanzata.
La Commissione Accordi Economici, ha presentato direttamente alla Procura Federale, una richiesta di eventuale presenza di denuncia da parte della Società nei confronti della controparte.
In data 23/10/2017 la F.I.G.C. -Procura Federale tramite pec confermava alla Scrivente Commissione, che effettivamente, in data 16/10/2017 è stato instaurato il proc.251 pf 17-18 avente per oggetto "Comportamento della calciatrice Sig.ra Luigina CAPALBO tesserata per la ASD WOMAN NAPOLI C/5 la quale avrebbe abbandonato, nel novembre 2016, la squadra, senza più fornire alcuna prestazione nonostante ripetute convocazioni."
Si rileva preliminarmente, che, IL procedimento in questione, è stato instaurato dalla Società, molti giorni dopo la ricezione del ricorso (11/07/2017), e, soprattutto dopo la comunicazione della data in cui veniva discusso il ricorso, trasmesso dalla Scrivente Commissione in data 9/10/2017, e quindi assolutamente post inizio controversia.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 al pagamento in favore della Sig.ra Luigina CAPALBO della somma di €.4.350,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell’avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.