LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha ZANDOMENICHI/A.C.D. IMOLESE FM
RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha ZANDOMENICHI/A.C.D. IMOLESE FM
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3 .03 .2017 la sig.na Samantha ZANDOMENICHI,si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C. D.IMOLESE FM, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18
Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € .712,90 non percepita.
La Società in data 29/05/2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D. quindi, si rileva d'ufficio, l’inammissibilità delle stesse .
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.IMOLESE FM al pagamento in favore della sig.na Samantha ZANDOMENICHI della somma di €.712,90.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.