LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIANOTTI/A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIANOTTI/A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data il sig. Andrea GIANOTTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 5.500,00, quale residuo dell'accordo in essere.

In data 04.07.2017 si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle  proprie  memorie  difensive,  copia  di  una  dichiarazione   di  quietanza   liberatoria datata 18.05.2016, firmata dal  GIANOTTI, con riferimento alla stagione sportiva 2015-2016.

Il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, il quale pur riconoscendo la propria firma in calce alla dichiarazione prodotta dalla società, asseriva che la stessa era stata apposta non già in data 18.05.2016, bensì nel mese di novembre 2015.

A supporto di quanto asserito, il sig. GIANOTTI, faceva pervenire alla Commissione una dichiarazione rilasciata via mail dal teste VITALE Lorenzo, DS della società, datata 22.11.2017, circa la reale data di formazione della liberatoria.

La società FORTIS JUVENTUS inviava quindi in data 09.12 .2017 ulteriori controdeduzioni miranti a

confutare la reale presenza del teste VITALE alla sottoscrizione della liberatoria.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. alla luce delle dichiarazioni rese e degli elementi probatori esibiti dalle parti in causa, in data 10.01.2018 trasmetteva gli atti alla FIGC­ Procura Federale onde accertare eventuali falsità in relazione alle modalità della presunta dichiarazione di quietanza che la società fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito.

Dall’esito delle attività di accertamento effettuati dalla Procura Federale con il preciso intento di acclarare la genuità della quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore Andrea GIANOTTI ed a seguito di esami testimoniali sia da parte reclamante che resistente nonché sentiti altri tesserati, è emerso che, nel mese di novembre il presidente della società costrinse tutti i calciatori a firmare un documento di "liberatoria" sprovvisto di data, in modo tale da poterli svincolare, per il mercato di dicembre, senza corrispondere loro alcun indennizzo.

Per quanto concerne la posizione della società, nessun contributo è stato fornito dal Presidente per chiarire quanto effettivamente accaduto e in particolare, relativamente alla posizione del GIANOTTI, il Presidente non è stato in grado di esibire alcun elemento cartaceo a supporto dell’avvenuto pagamento delle mensilità dovute al calciatore, affermando di aver provveduto ad eliminare a fine stagione tutto il cartaceo escluse le liberatorie.

P.Q.M.

Vista la Relazione della FIGC - Procura Federale trasmessa in data 12.02.2018,1a Commissione Accordi Economici, condanna la Società A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 al  pagamento  in favore del sig. Andrea GIANOTTI della somma di € 5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quando previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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