LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ESPOSITO/LUPA ROMA F.C. S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ESPOSITO/LUPA ROMA F.C. S.r.l.
Con reclamo datato 24/04/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Antonio ESPOSITO, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di € .6.640,00 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, in data 29.08.2018 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente però che le stesse oltre ad non essere state sottoscritte in calce da legale rappresentante della Società, sono tardive rispetto a quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza vengono dichiarate inammissibili.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Antonio ESPOSITO la somma di €.6.640 ,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.