LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco EVOLA/S.S.D. CITTA’ DI GELA A .r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco EVOLA/S.S.D. CITTA' DI GELA A .r.l.

Con reclamo  datato 25.05.2018,  trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITIA' DI GELA A.r.l. il sig. Francesco EVOLA, chiedeva la condanna della Società contro  interessata  al  pagamento  della  somma  di € .3.800,00  a  titolo  di  residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva .

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Francesco EVOLA della somma di € .3.800,00.

Dispone la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale   i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del  documento   di   identità   del calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso  entro  e  non oltre 30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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