LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo MANCINELLI/S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo MANCINELLI/S.S.D. CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato  28.06.2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S .D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig. Jacopo MANCINELLI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.6.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società  non faceva  pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando  altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Jacopo MANCINELLI della somma di €.6 .900,00 .

Dispone la restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare  al Comitato  Regionale Umbria   i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia  della   liberatoria  e  del documento di identità del calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso entro e non oltre  30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F .

 

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