LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alberto SCHETTINO/A.S .D.NOCER INA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Alberto SCHETTINO/A.S .D.NOCER INA 1910

Con reclamo datato 5.06.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Alberto SCHETTINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.19.958,00 a titolo di  residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna   la A.S.D. NOCERINA   1910 al pagamento  in favore  del sig.  Alberto  SCHETTINO  della  somma  di €.19.958,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata, subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N. O.I.F.

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