LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco MANETTA/S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Marco MANETTA/S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL
Con reclamo datato 24.07.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Marco MANETIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD AR L al pagamento in favore del sig. Marco MANETTA della somma di €.4.200,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copi a della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.