LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco MANETTA/S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Marco MANETTA/S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 24.07.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Marco MANETIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione  alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione   Accordi   Economici   presso   la  Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna   la  S.S.D. A.C.R.MESSINA   SSD  AR L  al  pagamento   in  favore   del  sig. Marco   MANETTA   della  somma   di €.4.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copi a  della  liberatoria  e  del  documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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