LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LAMIONI/S.S.D. VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LAMIONI/S.S.D. VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 9/08/2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Nicola LAMIONI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di  residuo  del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si costituiva la società controinteressata in data 4/09/2018 tramite PEC, contestando  la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità  atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno  produce  documentazione comprovante  l'eventuale avvenuto pagamento.

In data 18.09.2018 replicava il calciatore tramite il proprio legale, contestando tutto il contenuto delle contro deduzioni della Società.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014    a rl al pagamento in favore del sig. Nicola LAMIONI della somma di €.1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciato re) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 

Si fa obbligo alla Società di comunica re al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando  copia  della liberatoria e del documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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