LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 08.11.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo REGIS/A.S.D. ANZIO CALCIO 1924
RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo REGIS/A.S.D. ANZIO CALCIO 1924
Con reclamo datato 24/07/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Lorenzo REGIS, chiedeva la condanna della Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 al pagamento della somma di €.3.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 a corrispondere al sig. Lorenzo REGIS la somma di €.3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.