LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 08.11.2018 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria FONTANA MASCIA/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria FONTANA MASCIA/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Con reclamo notificato in data 05.09.2018 tramite Raccomandata A/R, la Sig.ra Maria FONTANA MASCIA si è rivolta a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 24.312,00.

La reclamante ha chiesto la condanna della Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, al pagamento in suo favore della somma di € 6.412,00, quale residuo dall’accordo in essere.

La SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 12.09.2018, chiedendo il rigetto del reclamo.

Espone la società resistente che la cifra richiesta dalla reclamante è stata corrisposta in quanto imputabile ad oneri fiscali nelle controdeduzioni allega copia della C.U. anno 2018 redditi 2017. Evidenzia altresì con uno schema riepilogativo che rispetto alla cifra concordata di € 24.312,00 sono stati corrisposti € 3.400,00 nel 2017 e € 20.912,00 nel 2018, ma non fornisce la prova dell’avvenuto pagamento.

Il 15 ottobre 2018 la reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive, con cui, in vista dell’udienza, ha insistito per l’accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, la reclamante ha rappresentato l’infondatezza della documentazione allegata dalla società resistente.

In particolare, la difesa della calciatrice, ha contestato integralmente l’efficacia probatoria delle produzioni della C.U. anno 2018 per redditi 2017 in quanto non costituiscono prova dell’avvenuto pagamento ne tantomeno i dati esposti conciliano con le contestazioni.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L’eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell’avvenuto pagamento.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD a r.l. TERNANA CALCIO FEMMINILE al pagamento in favore della Sig.ra Maria FONTANA MASCIA della somma di euro 6.412,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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