LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Basilio Felipe IANNI/SSD ARL MILANO CITY B.G. già

RICORSO  DEL CALCIATORE  Basilio  Felipe IANNI/SSD ARL  MILANO  CITY B.G. già  BUSTESE  MILANO CITY F,C.

Con reclamo datato 20.07.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. il sig. Basilio Felipe IANNI chiedeva la condanna della Società contro interessata, al pagamento della somma di €.8.248,37 a tito lo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sport iva 2017/2018

La Società, in data 31.10.2018 tramite il proprio legale, faceva  pervenire le proprie contro deduzioni in merito alla richiesta avanzata dal ricorrente.

Si rileva preliminarmente, che, le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti (30 Giorni dal ricevimento del ricorso) e di conseguenza, vengono dichiarate inammissibili.

A  tale  proposito  la  Commissione  ritiene  condivisibili  le argomentazioni  addotte  dal  ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici  presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna  la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. al pagamento in favore del sig. Basilio Felipe IANNI della somma  di €.8 .248,37

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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