LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo LOMASTO/A.S.D. NOCER INA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Paolo LOMASTO/A.S.D. NOCER INA 1910

Con reclamo datato 24.08.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accord i Economici nonché alla Società A.S.D.NOCER INA 1910 il sig. Paolo LOMASTO chiedeva la condanna della società  contro interessata  al  pagamento  della  somma  di  €.12.430,00  a  titolo  di  residuo  del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sport iva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua  del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

 

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna   la

A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Paolo LOMASTO della somma di €.12.430,00.

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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