LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sabatino LORDI/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA’ DIACIREA LE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Sabatino LORDI/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA' DIACIREA LE 1946

Con reclamo notificato in data 20.09.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Sabatino Lordi si è rivo lto a questa Commissione esponendo di ave r concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITIA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 15.658,00.

Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria - sub specie di "scissione" -a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI  ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato

nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 17.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l’accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia - non originale - la Certificazione Unica anno 2018 del Sabatino Lordi dove si evincono le seguenti somme trattenute al Sabatino Lordi a titolo di imposta: € 4.209,00 per ritenuta irpef, € 146,40 per ritenuta addizionale regionale, € 316,59 per ritenuta addizionale comunale. Espone nel merito che tali somme debbano essere decurtate dalla richiesta del Sabatino Lordi.

Espone, inoltre, che il calciatore Sabatino Lordi sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Il 15 novembre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, il reclamante ha rappresentato che in data 31 maggio 2018 ha contestato il contenuto della Certificazione Unica ribadisce inoltre che la Certificazione Unica non costituisce piena prova rispetto al pagamento delle ritenute evidenziate e che pertanto insiste sull'accoglimento della somma richiesta. in secondo luogo, il reclamante sostiene che nel periodo indicato dalla Società fosse infortunato come riportato nei certificati medici allegati in copia del 23/04/2018, 05/05/2018 e 10/05/2018 e che a seguito del richiamo disciplinare inviato in data 25 maggio 2018 ha inviato in data 07 giugno 2018 una comunicazione dove ha ribadito il suo stato di salute sopra riportato nel periodo contestato e che comunque era pronto a riprendere l'attività sportiva, la Società non ha risposto.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dellinfondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, co me si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell'avvenuto paga mento, la mera presentazione della Certificazione Unica non costituisce prova piena rispetto all'eccezione di mancato pagamento proposta dal reclamante.

Per quanto attiene la decurtazione rispetto al periodo di assenza del reclamante l'eccezione di inadempimento è anch'essa inammissibile in quanto il calciatore nel periodo risultava infortunato ed impossibilitato a svolgere l’attività sportiva.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITIA' DI ACIREALE 1946, in so lido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Sabati no Lordi della somma di euro 15.658,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale ed al Comitato Regionale Sicilia, i termini  dell’avvenuto  pagamento  inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it