LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/A.S.D. ACIREALE – A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

 

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/A.S.D. ACIREALE - A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 04.09 .2018 tramite Raccomandata A/RI sig. Salvatore Cocimano si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.

Il reclamante da atto dell'avvenuta modificazione della compagine societaria - sub specie di "scissione" -a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A .S.D. ACIREALE.

Il reclamante chiede la condanna in via principale della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 16.958,00; ed in via subordinata  la condanna della società A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 9493 14) iscritta in virtù dell'attribuzione del titolo sportivo dalla A.S.D. AC IREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 11.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia n. 2 assegni bancari della banca Credem, ciascuno di € 2.500,00  tratti da Drago Vincenzo, produce altresì in copia la Certificazione Unica anno 2018 del Salvatore Cocimano dove si evincono le seguenti somme trattenute allo stesso a titolo di imposta: € 4.600,00 per ritenuta irpef, € 160,00 per ritenuta addizionale regionale, € 346,00 per ritenuta addizionale comunale.

Espone nel merito che tali somme debbano essere decurtate dalla richiesta del Salvatore Cocimano così come gli € 5.000,00 sopra rappresentati.

Espone, inoltre, che il calciatore Salvatore Cocimano sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.

Il 17 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell'udienza, ha insistito per l'accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni.

In via preliminare, il reclamante rappresenta l'infondatezza della documentazione allegata dalla società resistente. In particolare, la difesa del calciatore ha contestato la decurtazione dalla richiesta della somma di € 5.000,00 relativa alla consegna di n. 2 assegni mai incassati dal Salvatore Cocimano e restituiti al Sig. Vincenzo Drago che ha rilasciato una certificazione di restituzione datata 12/03/2018 prodotta in copia.

Per quanto attiene la questione fiscale il reclamante dichiara di non aver mai ricevuto la Certificazione Unica prodotta dal resistente e che la stessa ora analizzata non risponde affatto agli importi percepiti dal giocatore peraltro impegnato fino al 30 giugno 2017 nel campionato di Eccellenza con un’altra compagine societaria; il reclamante sostiene infine che la Certificazione Unica prodotta non costituisce piena prova rispetto al pagamento delle ritenute evidenziate che la resistente vorrebbe decurtare dall'importo richiesto.

Per quanto attiene l'inadempimento contrattuale avanzato dalla resistente rispetto al citato richiamo disciplinare del 25 maggio 2018, il reclamante sostiene preliminarmente di non aver ricevuto alcuna comunicazione e che il ricorrente tenta in modo strumenta le di ridurre la richiesta senza portare documenti probatori.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza  delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L'eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell’avvenuto pagamento, la sola presentazione di copie di assegni bancari peraltro restituiti e la mera presentazione della Certificazione Unica non costituiscono prova piena rispetto all'eccezione di mancato pagamento proposta dal reclamante.

Per quanto attiene la decurtazione in percentuale rispetto al periodo di assenza del reclamante l'eccezione di inadempimento è anch'essa inammissibile in quanto la Commissione è venuta a conoscenza che a far data dal 11maggio 2018 è stato disposto il classico "rompete le righe" da parte della Società resistente.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. ACIREALE 1946, in solido con la società A .S.D. AC IREALE, al pagamento in favore del sig. Salvatore Cocimano della somma di euro 16.958,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite  mail all'indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare i termini al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolar mente datati e firmati dal lo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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