LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone MILANi/LUPA ROMA F.C. S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Simone MILANi/LUPA ROMA F.C. S.r.l.
Con reclamo datato 2/08/2018 inoltrato a mezzo Racc. A .R. .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Simone MILANI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €.3.6 00,00, quale residuo dell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18 .
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il paga mento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accord i Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Simone MILANI la somma di €.3.6 00,00, quale compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.