LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – Ricorso della calciatrice Taina Franciele DOS SANTOS/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Ricorso della calciatrice Taina Franciele DOS SANTOS/SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite racco mandata A.R. in data 18/01/2018 la sig.na Taina Franciele DOS SANTOS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMM INILE, un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.365,00 per la stagione sport iva 2016/2017 e, precisando di aver percepito la somma di euro 21.900,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.465,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma di euro 3.465,00 era stata trattenuta dalla società a titolo di ritenute acconto lrpef ed addizionali regionali e comunali dettagliando i calcoli eseguiti nella determinazione degli oneri fiscali.

In data 18 aprile 2018 la società, depositava, nel fascicolo copia di un bonifico di euro 219,87 eseguito a favore della reclamante e la certificazione CU 2018 con comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'agenzia delle entrate

All’udienza del 19 aprile 2018 le parti costituite chiedeva no un rinvio della discussione affinché la società fornisse la prova dell’avvenuto paga mento delle ritenute fiscali trattenute come risultanti dalla  depositata.

All'udienza del 15 novembre 2018 è risultata presente il legale rappresentante della calciatrice.

E' risultata assente la società SS D ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, la quale non ha fornito la prova la prova dell'avvenuto versa mento delle ritenute fiscali.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE, al pagamento in favore della Sig.na Taina Franciele DOS SANTOS della somma di €.3.245,13.

Dispone  la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario

(obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell’avvenuto pagamento, inviando copia della liberato ria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previ sto dall'art.94 te r comma 11delle N.O.I.F.

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