LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 04.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D. ACIREALE-A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946
RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D. ACIREALE-A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946
Con reclamo notificato in data 17.09.2018 tramite Raccomandata A/R il sig. ALESSIO LO NIGRO si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 20.675,23.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A .S.D. ACIREALE (matr.FIGC 917198), in solido con la società A .S.D. CITIA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 10.337,64 quale residuo non percepito dall’accordo in essere.
Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria - sub specie di "scissione"- a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE .
La A.S.D .ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.
A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 17.10.2018, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma netta dovuta al calciatore.
Espone infatti la società resistente che la somma richiesta andrebbe diminuita per effetto delle
ritenute fiscali che devono essere operate per legge e, per l'effetto, chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti della minor somma netta quantificata in misura pari ad Euro 6.202,32.
In particolare allega di aver inviato al calciatore la comunicazione unica per l'anno 2018 che il calciatore non avrebbe mai contestato.
Con comunicazione del 18 ottobre 2018 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del15 novembre 2018.
Il 19 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec ulteriore memoria con cui contesta l’avvenuta ricezione da parte del calciatore della certificazione unica.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2018, ave è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, contestando altresì la mancata prova - da parte della società - dell'avvenuta trasmissione della certificazione unica nonché dell’avvenuto pagamento degli importi solo asseritamente corrisposti a titolo ritenute fiscali.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve esse re accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.
L'eccezione formulata dalla società resistente e relativa all'asserito avvenuto pagamento delle ritenute fiscali è infondata, poiché la società non dà prova dell'avvenuto paga mento delle anzidette ritenute relative alla certificazione unica per il 2018, non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuto pagamento.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. ALESSIO LO NIGRO della somma di euro 10.337,64 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Soci età di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.