LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 04.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Claudio SCIANNAME’/A.S.D.ACIREALE – A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946
RICORSO DEL CALCIATORE Claudio SCIANNAME'/A.S.D.ACIREALE - A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946
Con reclamo notificato in data 5.09.2018 tramite Raccomandata A/R il sig. Claudio SCIANNAMÉ si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 28.158,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198L in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314) al pagamento in suo favore della somma di € 19.058,00 qua le residuo non percepito dall'accordo in essere.
Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria - sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.
La A.S.D. AC IREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.
A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma netta dovuta al calciatore.
Espone infatti la società resistente che la somma richiesta andrebbe diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge e, per l'effetto, chiede l’accoglimento del ricorso nei limiti della minor somma netta quantificata in misura pari ad Euro 14.551,96.
Espone, inoltre, che il calciatore Claudio SCIANNAMÉ sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la società CITTA' DI GELA.
A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall'art. 92 N.O.I.F.
Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 15 novembre 2018.
L'11 ottobre 2018 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec ulteriore documentazione recante corrispondenza scritta tra il reclamante medesimo e la società resistente. In tale documentazione il reclamante contesta il richiamo disciplinare e sostiene che l'interruzione dell'attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all'epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l'interruzione dell'attività sportiva a far data dall'H magio 2018. Dalla stessa documentazione prodotta si evince, per espressa ammissione della società, che la C.U. 2018 emessa in favore del calciatore comprenderebbe importi addirittura superiori rispetto a quanto effettivamente percepito dal calciatore per l'annualità fiscale 2017.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2018, ave è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, contestando altresì la mancata prova - da parte della società - del pagamento degli importi solo asseritamente corrisposti a titolo ritenute fiscali.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi
supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.
L'eccezione formulata dalla società resistente e relativa all'asserito avvenuto paga mento delle ritenute fiscali è infondata, poiché la società non dà prova dell'avvenuto pagamento delle anzidette ritenute relative alla certificazione unica per il 2018, non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a dimostrarne l’avvenuto pagamento.
Infondata è anche l’altra eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell'inadempimento del reclamante .
In primo luogo deve rilevarsi co me l'assenza di molti calciatori tesserati per l'A.S. D. ACIREALE a far data dal 11maggio 2018 possa senz’altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico "rompete le righe" a partire da quel momento. In ogni caso, il calciatore ha tempestivamente contestato tale circostanza alla società, la quale non ha in alcun modo replicato alle suddette allegazioni.
Tanto premesso, la ricostruzione resa dal calciatore ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITIA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Claudio SCIANNAMÉ della somma di euro 19.058,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Soci età di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.