LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BONAFFINI/S.S.D. CITTA’ DI GELA A r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BONAFFINI/S.S.D. CITTA'  DI GELA A r.l.

Con reclamo datato 14.08.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché, alla S.S.D.CITTA' DI GELA A r.l. il sig. Alessandro BONAFFINI, chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento  della  somma  di  €.7.800,00  a  titolo  di  residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva  2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene  condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando  altresì come la documentazione prodotto in  atti- crf  accordo allegato- offre  ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il  pagamento,  sia l’ammontare  della  somma  pretesa  in  forza  del compenso ivi  indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. CITTA' DI GELA A r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro BONAFFINI della somma di € 7.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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