LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico GEMIGNANI/U.S.D. COLLIGIANA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Federico GEMIGNANI/U.S.D. COLLIGIANA

Con reclamo datato 27/09/2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione  Accordi  Economici nonché alla U.S.D. COLLIGIANA il sig. Federico GEMIGNANI  chiedeva  la  condanna  della  società contro  interessata  al  pagamento  della  somma  di  €.1.087,50   a  titolo   di   residuo   del   compenso globale lordo, in  forza  dell’accordo  economico  sottoscritto  in  relazione alla  stagione  sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini dal Regolamento.

La Commissione  ritiene condivisibili le argomentazioni addotte  dal ricorrente la documentazione,  rilevando altresì come la documentazione  prodotta  in   atti- cfr. accordo  allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia  l’ammontare  della  somma pretesa  in forza del compenso ivi  indicato

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Federico GEMIGNANI della somma di  €.1.087,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del  calciatore)  tramite mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

 

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