LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico ZAZZI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Federico ZAZZI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 24/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla  Commissione Accordi Economici il sig. Federico ZAZZI chiedeva la condanna della Società S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l al pagamento della somma  di €.8.500,00 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La   Società, non   faceva   pervenire    alcuna   memoria   a   propria   difesa   nel   termini   stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva  la  Commissione che la documentazione  prodotta  in  atti- cfr accordo allegato- offre  ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia  l’ammontare  della  somma pretesa o in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., Accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Federico ZIZZI la somma di €.8.500,00 quale residuo  del  compenso globale  annuo  previsto  nell’Accordo  Economico  sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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