LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò PALAZZOLO/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò PALAZZOLO/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 24/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Nicolò PALAZZOLO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.9.100,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La  Società,  non  faceva   pervenire  alcuna   memoria  a  propria  difesa   nei  termini  stabiliti dall’art. 25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Nicolò PALAZZOLO la somma di €.9 .100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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