LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DFL CALCIATORE Paolo ARCA/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

RICORSO DFL CALCIATORE Paolo ARCA/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 6/09/7018 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il Sig. Paolo ARCA chiedeva la condanna della Società S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 8.500,00 quale compenso residuo previsto   nell’Accordo  Economico  sottoscritto, relativo alla Stagione Sportivo  2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa  nei  termini stabiliti  dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva  la Commissione  che  la  documentazione  prodotta  in atti- cfr accordo allegato- offre  ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia  l’ammontare  della  somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al Sig. Paolo ARCA la somma di € 8.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’ Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

 

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