LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 25.07.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCORTICHINI/S.S.ARGENTINA S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCORTICHINI/S.S.ARGENTINA S.r.l.

Con reclamo datato 31/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r e PEC. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco SCORTICHINI, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.5.000,00, quale compenso previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18,mai percepito nemmeno in parte.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Marco SCORTICHINI, la somma di €.5.000,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di  comunicare  al  Comitato Regionale Liguria i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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