LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 25.07.2018 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Angela VECCHIONE/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Angela VECCHIONE/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la Sig.na Angela VECCHIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.825,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 3.780,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 5.045,00 di euro 4.162,50 per mensilità scadute ed euro 882.50 per mensilità a scadere.

- letto il reclamo;

- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell’Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018, mancante delle pagine n°2 e 7

- accolta nell’udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell’Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società

- esaminati i documenti di causa;

- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;

- considerato infine che nessuna norma federale individua nell’atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della Sig.na Angela VECCHIONE la somma di euro 5.045,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

 

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