LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 25.07.2018 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane DEBIASI CROCETA/ASD PESCARA FEMMINILE
RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane DEBIASI CROCETA/ASD PESCARA FEMMINILE
Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 27.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 12.750,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 14.250,00 di euro 3.450,00 per mensilità scadute ed euro 10.800,00 per mensilità a scadere.
- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e alla reclamante presso il domicilio digitale dell’Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- accolta nell’udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell’Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società
- esaminati i documenti di causa;
- ritenuta inammissibile l’eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione);
- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;
- considerato infine che nessuna norma federale individua nell’atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA la somma di euro 14.250,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.