LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Arcangelo RAGOSTA/S. S.D. ACR MESSINA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Arcangelo RAGOSTA/S. S.D. ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso  tramite  Racc. A.R. in data  11/09/2018     il calciatore Sig. Arcangelo RAGOSTA, nato a Ottaviano (NA). il 13.02.1986 (RGSRCG86Bl3G1900), domiciliato  ai fini del presente procedimento presso lo studio dell’Avv. Priscilla Palombi in Roma, Via Germanico n. 203, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD ACR MESSINA ARL un  accordo  economico, regolarmente depositato  presso la Federazione, prevedente  la corresponsione lorda di € 28.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito solo parzialmente l’importo sopra indicato, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di € 5.800,00,di cui sì dichiarava creditore, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società SSD ACR MESSINA ARL, opponendosi al reclamo con le seguenti motivazioni:

- il calciatore Arcangelo RAGOSTA ha percepito la somma di € 19.100,00 con assegni e contanti regolarmente sottoscritti con ricevuta d iconsegna;

- il calciatore ha ricevuto un’ammenda di€ 2.900,00 tramite raccomandata, per essersi rifiutato di effettuare alcuni allenamenti;

- il calciatore ha ricevuto un’ulteriore ammenda di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo in dotazione;

- il calciatore ha ricevuto un’ulteriore ammenda di € 1.400,00 per una squalifica ricevuta dal Giudice Sportivo.

Per quanto esposto sopra, la società ritiene che la somma rimanente dovuta al calciatore sarebbe pari a € 4.100,00, al valore netto, risultando pertanto assorbita nell’importo di € 5.300,00, pari al totale delle multe ricevute dallo stesso, comminate dalla società.

La società chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.

Il calciatore, per il tramite del proprio legale, a seguito della memoria di costituzione della società, impugnava e contestava il contenuto delle controdeduzioni difensive proposte dalla società Messina, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per i seguenti motivi:

- preliminarmente, le controdeduzioni inviate dalla società risultano sprovviste di qualsivoglia documentazione a corredo di quanto sostenuto dalla stessa;

- la società dichiara di aver applicato numerose multe per il comportamento asseritamente non corretto da parte del calciatore. Sul punto, si richiamano le numerose statuizioni operate da codesta Commissione in merito all’irrilevanza dell’eventuale comportamento scorretto del tesserato, atteso che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell’accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società, non solo risultano illegittime perché poste in spregio di qualsivoglia normativa federale ovvero buon senso, ma addirittura sarebbero state commisurate scientificamente in base all’importo ancora dovuto al calciatore stesso.

- in merito allo sciopero operato, il sodalizio sportivo avrebbe applicato un’ammenda di € 2.900,00, laddove asserisce che i calciatori abbiano "ammesso e sottoscritto con documento che si allega" l'infrazione, ma non viene allegato alcun documento a corredo di quanto sostenuto: non vi è alcun articolo di giornale nè, soprattutto, alcuna dichiarazione di ammissione sottoscritta da parte del calciatore. Nel merito, l’applicazione di una sanzione arbitrariamente ed unilateralmente decisa c determinata nel proprio ammontare non può essere condivisibile. La società, dapprima lamenta l'eventuale sciopero per due giorni nell'arco dell'intera stagione sportiva, per poi applicare una sanzione equivalente all'intera mensilità percepita.

- in merito al materiale sportivo, appare inverosimile che il materiale tecnico, consegnato a titolo gratuito a inizio stagione a tutti i giocatori e di cui la società non ha mai richiesto la restituzione, possa avere un valore così spropositato. L’importo illegittimamente addebitato al calciatore rappresenta il valore di un singolo KIT sportivo, moltiplicato per una decina dì volte.

- infine, la società avrebbe applicato una sanzione di € 1.400,00 a causa di una squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo, a seguito di condotta violenta. Asserisce quindi la società di aver provveduto a contestare tale comportamento mediante raccomandata che, anche in questo caso, non viene però depositata . Comunque, un’eventuale squalifica non può essere motivo di contestazione, perché ricevuta in occasione dell'attività ufficiale prestata in favore della propria società di appartenenza.

Il calciatore ritiene che la memoria difensiva di controparte contenga quindi un’esplicita ricognizione del debito In suo favore: tale ricognizione ammonta a € 8.900,00 ed è frutto della differenza tra quanto pattuito nell’accordo economico (€ 28.000,00) e quanto la stessa società dichiara di aver versato al calciatore (€ 19.100,00). Peraltro, evidenzia come non vi sia traccia dell’eventuale avvenuto versamento delle dovute imposte fiscali per conto del calciatore e, per tale motivo, nelle controdeduzioni il reclamante precisa la propria domanda, modificando l’importo di cui richiede la condanna. Segnatamente, il signor Arcangelo RAGOSTA, alla luce della memoria difensiva inviata dalla società, si dichiara creditore dell’importo totale lordo pari a € 8.900,00 (e non di € 5.800,00 come indicato nella domanda introduttiva del presente procedimento).

La Commissione, letti gli atti ed a seguito dell’udienza del 22/11/2018 sostiene quanto segue:

- nella memoria difensiva della società risulta allegata la documentazione comprovante le somme percepite dal calciatore, per un totale complessivo di € 19.100,00, mentre non risulta depositata alcuna documentazione contabile o fiscale comprovante il pagamento da parte della società delle imposte fiscali relative alle somme corrisposte al calciatore;

- nella memoria non risulta altresì depositata documentazione sufficiente a sostegno di quanto affermato in merito alle multe comminate al calciatore, posto che viene allegata la lettera con relativa ricevuta di spedizione postale, ma non la cartolina di ritorno della consegna. Nel merito, appare irrilevante l’eventuale presunto comportamento scorretto del tesserato, posto che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell'accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società risultano illegittime perché non sono state comminate sulla base della normativa federale. Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l’importo in € 8.900,00 per effetto del seguente procedimento: il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a € 28.000,00, da cui detratto l'importo di € 19.100,00 percepito dal reclamante, come esplicitamente ammesso e documentato nella memoria difensiva della società, la somma dovuta è pari ad € 8.900,00.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ACR MESSINA ARL al pagamento in favore del signor Arcangelo RAGOSTA della somma di € 8.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 SI fa  obbligo alla  Società  di comunicare al  Dipartimento  Interregionale  i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria  e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  della  data  della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 Ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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