LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSAFIO/S.S.D. ACR MCSSINA

RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSAFIO/S.S.D. ACR MCSSINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data  14/08/2018 il  calciatore Sig. Marco  ROSAFIO, nato in Svizzera, il 19.03.1994 (RSFMRC94C19Z133S), domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell’Avv. Priscilla Palombi in Roma, Via Germanico n. 203, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver  concluso con la società SSD ACR MESSINA ARL un accordo economico,  regolarmente  depositato presso  la  Federazione,  prevedente  la  corresponsione  lorda  di €  28.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito solo parzialmente l’importo sopra indicato, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di € 6.250,00, di cui si dichiarava creditore, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria.

Si costituiva nei termini previsti dal  regolamento  L.N.D  la   Società  SSD  ACR  MESSINA  ARL, opponendosi   al   reclamo   con  le  seguenti  motivazioni:

- il  calciatore  Marco  ROSAFIO  ha  percepito la somma  di  €  21.175,00  con  assegni e contanti regolarmente  sottoscritti  con  ricevuta  di  consegna,

- il calciatore ha ricevuto un’ammenda di € 3.125,00 tramite raccomandata, per essersi rifiutato di effettuar  alcuni allenamenti;

- il calciatore ha ricevuto un'ulteriore ammenda di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo in dotazione.

Per quanto esposto sopra, la società ritiene che la somma richiesta dal calciatore non sarebbe dovuta, risultando assorbita nell’importo di € 4.125,00, pari al totale delle multe ricevute dallo stesso, comminate dalla società, facendo il conteggio sugli importi al netto delle imposte.

La società chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.

Il calciatore, per il tramite del proprio legale, a seguito della memoria di costituzione della società, impugnava e contestava il contenuto delle controdeduzioni difensive proposte dalla società Messina, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per i seguenti motivi:

- preliminarmente, le controdeduzioni inviate dalla società risultano sprovviste di qualsivoglia documentazione a corredo di quanto sostenuto dalla stessa;

- in merito allo sciopero operato, la società avrebbe applicato un’ammenda  di €3.125,00  per infrazione dalla stessa squadra ammessa e sottoscritta con documento che si allega", del qua le tuttavia non è stato inviato alcun allegato alla controparte. Il Sig. ROSAFIO è sempre stato a disposizione della società e non corrisponde al vero che si sia rifiutato di partecipare agli allenamenti non solo nei giorni indicati ma, più in generale, nel corso dell'intera stagione sportiva. Inoltre, nel merito, l'applicazione di una sanzione arbitrariamente e unilateralmente decisa e determinata nel proprio ammontare, non può essere condivisibile. Il sodalizio sportivo, in spregio a qualsivoglia dovere di correttezza e lealtà, dapprima lamenta l'eventuale inadempienza circoscritta a due giorni, nell'arco dell'intera stagione sportiva, per poi applicare una sanzione equivalente ad oltre una mensilità prevista.

- in merito al materia le sportivo, appare inverosimile che il materiale tecnico, consegnato a titolo gratuito a inizio stagione a tutti i giocatori di cui la società non ha mai richiesto la restituzione, possa avere un valore così spropositato l’importo illegittimamente addebitato al calciatore rappresenta il valore di un singolo KIT sportivo, moltiplicato per una decina di volte. Peraltro, il Sig. ROSAFIO ha dichiarato di essere disponibile a restituire il marziale, attendendo indicazioni in merito.

Il calciatore ritiene che la memoria difensiva di controparte contenga quindi un’esplicita ricognizione del debito in suo favore: tale ricognizione ammonta a € 6.825,00 ed è frutto della differenza tra quanto pattuito nell’accordo economico (€ 28.000,00)  e quando la società dichiara di aver versato al calciatore € 21.175,00. Peraltro, evidenzia come non vi sia traccia dell’eventuale avvenuto versamento delle dovute imposte fiscali per conto del calciatore e, per tale motivo, nelle controdeduzioni il reclamante precisa la propria domanda, modificando l’importo di cui richiede la condanna. Segnatamente, il signor Marco Rosafio, alla luce della memoria difensiva inviata dalla società, si dichiara creditore dell’importo totale lordo pari a € € 6.825,00 (e non di € 6.250,00 come indicato nella domanda introduttiva del presente procedimento).

La Commissione letti gli atti ed a seguito della riunione del 22/11/2018 sostiene quanto segue:

- nella memoria difensiva della società risulta allegata la documentazione comprovante le somme percepite dal calciatore, per un totale complessivo di € 21.175,00,mentre non risulta depositata alcuna documentazione contabile o fiscale comprovante il pagamento da parte della società delle imposte fiscali relative alle somme corrisposte al calciatore;

- nella memoria non risulta altresì depositata documentazione sufficiente a sostegno di quanto affermato in merito alle multe comminate al calciatore, posto che viene allegata la lettera con relativa ricevuta di spedizione postale, ma non la cartolina di ritorno della consegna. Nel merito, appare irrilevante l'eventuale presunto comportamento scorretto del tesserato, posto che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell’accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società risultano illegittime perché non sono state comminate sulla base della normativa federale. Infine, il calciatore ha risposto alle contestazioni della società con raccomandata del 7.08.2018.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l’importo In € 6.825,00 per effetto del seguente procedimento: il compenso per il periodo di effettiva durata dell’accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a € 28.000,00,da cui detratto l’importo di € 21.175,00 percepito dal reclamante, come esplicitamente ammesso e documentato nella memoria difensiva della società, la somma dovuta è pari ad € 6.825,00.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ACR MESSINA ARL al pagamento in favore del signor Marco ROSAFIO della somma di € 6.825,00, da corrispondersi nel rispetto della         legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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