LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale MIGLIACCIO/A.S.D.TURRIS CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale MIGLIACCIO/A.S.D.TURRIS CALCIO

Con reclamo datato 22.09.2018 trasmesso tramite Racc. AR. alla Commissione  Accordi  Economici nonché alla A.S.D. TURRIS CALCIO il sig. Pasquale MIGLIACCIO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.400,00 titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società in data 4/10/2018 faceva  pervenire  tramite  PEC alla Scrivente Commissione ed alla controparte le proprie memorie di difesa, correlate di n.3 ricevute firmate dal calciatore riprova dell’avvenuto pagamento di €.600,00 su un totale di €.800,00 previsto dall’accordo economico depositato.

Si dichiarava disposta a versare la rimanete somma di  € 200,00.

Il calciatore, tramite il proprio legale, in data 5/10/2018, faceva pervenire tramite PEC ulteriori memorie integrative, insistendo sull’accoglimento totale  del  ricorso  e  disconoscendo  in  via cautelare  una  delle tre  ricevute  liberatorie.

In  sede  d’udienza,  il 22/11/2018, il  legale del calciatore  presente  alla stessa,  riduceva  la  richiesta

del petitum in  €.200,00.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza  del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. TURRIS CALCIO  al pagamento  in favore del Sig. Pasquale MIGIIACCIO  della somma  di €.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

 

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