LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/S.S.D. ACR MESSINA

RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/S.S.D. ACR MESSINA

Con reclamo datato 2.10.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici  nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Riccardo CASSARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al  pagamento  della  somma  di  € 3.900,00  a  titolo  di  residuo  del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla  stagione sportiva   2017/2018

La società, in data 30/10/2018, faceva pervenire tramite PEC le propri contro deduzioni in merito.

Si rileva però, che le stesse, sono prive di qualsiasi ricevuta  liberatoria firmata dal calciatore, a riprova dell’eventuale avvenuto pagamento delle spettanze richieste, giusto quanto previsto dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

In data 7/11/2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire  per  PEC  ulteriori memorie, dove confermava lo propria  richiesta  economica.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti · crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R. MESSINA   SSD  ARL   al  pagamento  in  favore  del  sig. Riccardo  CASSARO  della  somma  di € 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it