LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Cristian TOS/A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATOR E Cristian TOS/A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite  Racc. A.R. in data 17/10/2018 il sig. Cristian TOS si  rivolgeva   a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.al pagamento  della  somma  di  €.5.500,00  quale  residuo  dell’accordo  economico  con  la  stessa stipulato  relativamente alla Stagione  Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -dr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Cristian TOS della somma di € 5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell’avvenuto   pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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