LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTICELLI/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTICELLI/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Antonio MONTICE LLI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con In Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 6.900,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in suo
favore della somma di € 2.950 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.
La notificazione del reclamo si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata a/r, che risulta disponibile per il ritiro a partire dalla data del 9.09.2018: pertanto, la compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata alla data del9.10.2018.
La U.S. PALMESE 1912 A.S.D. ha inviato apposita memoria di costituzione a firma dell'amministratore giudiziario dott. Domenico Larizza.
La predetta memoria risulta tuttavia notificata alla Commissione in data 16.11.2018 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento della compiuta giacenza per la notificazione del reclamo introduttivo .
La costituzione della società deve ritenersi pertanto inammissibile poiché tardiva.
Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della circostanza per cui le difese della società non possono essere esaminate in quanto tardive.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A .S.D.al pagamento in favore del sig. Antonio MONTICELLI della somma di euro 2.950 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.