LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BRUNO/S.S.D. ACR MESSINA

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BRUNO/S.S.D. ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 20/10/2018 il signor Francesco BRUNO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. ACR MESSINA, un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 15.000,00 per la stagione  sportiva  2017/2018  c,  precisando  di aver  percepito  la  somma  di euro  11.220,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.780,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società con memoria difensiva, eccependo che nulla è dovuto al reclamante,  in quanto al reclamante è stata corrisposta la somma di euro 12.150,00 e sono state irrogate sanzioni per euro 2.870,00.

Il reclamante contro deduceva quanto segue:

In via preliminare precisava il proprio credito in euro 2.850,00;

Nel merito rilevava che le sanzioni sono state irrogate in violazione delle disposizioni federali e che le contestazioni non sono mai pervenute al reclamante.

All’udienza del 6 dicembre 2018 è presente l’avv. Schiavoni, rappresentante del calciatore, risulta assente la società S.S.D. ACR MESSINA.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene  richiesto il pagamento, sia  l’ammontare della  somma  pretesa  in forza  del compenso ivi indicato come precisata nella memoria difensiva

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Francesco BRUNO, della somma di euro 2.850,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente .

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando  copia  della liberatoria e del documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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