LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE luigi MANZO/A.S.D. NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE luigi MANZO/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 5.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A .S.D.NOCERINA 1910 il sig. Luigi MANZO chiedeva la condanna della società controintressata al pagamento della somma di €.20.458,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M .

La   Commissione   Accordi  Economici  presso   la   lega   Nazionale   Dilettanti   condanna  la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Luigi MANZO della somma di €.20.458,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della  liberatoria  e  del  documento  di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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