LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.183 LND del 20.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Fabio SIMONE/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Fabio SIMONE/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 3.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Giuseppe Fabio SIMONE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.700,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la  SSD  SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Giuseppe Fabio SIMONE della somma di €.6.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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