LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.183 LND del 20.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo VIOLA/SSC.D. GRANATA 1924 S.r.l. già SSC.D. FRATTESE S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo VIOLA/SSC.D. GRANATA 1924 S.r.l. già SSC.D. FRATTESE S.r.l.

Con reclamo datato 9.11.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l. il sig. Vincenzo VIOLA chiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l già SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Vincenzo VIOLA della somma di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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