LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.215 LND del 01.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ettore PADOVANI/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Ettore PADOVANI/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.
Con reclamo datato 16/11/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Ettore PADOVANI, chiedeva la condanna della Società L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.al pagamento della somma di €.7.306,72, quale residuo dell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Ettore PADOVANI la somma di €.7.306,72 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.