LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.234 LND del 18.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/F.C.PAVIA 1911 S.S.D. a.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/F.C.PAVIA 1911 S.S.D. a.r.l.

Con ricorso notificato il 10/10/2018 Davide Simoncini esponeva di aver concluso con la F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. per la stagione sportiva 2017/2018, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, di un compenso lordo annuo di €. 7.500,00 oltre al rimborso chilometrico delle spese sostenute per raggiungere la sede di allenamento.

L’esponente dava atto di aver percepito, nel corso dell’anno, acconti per complessivi €. 2.780,00 e chiedeva il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 2.019,62.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo:

che la ripartizione del pagamento nelle due diverse voci di compenso forfettario  e rimborso chilometrico soddisfaceva una precisa richiesta del giocatore in tal senso;

che al Simoncini, su sua espressa richiesta, era stato concesso un alloggio a spese della società ed, altresì, versato anche il rimborso spese;

che alla conclusione della stagione sportiva perveniva alla società la richiesta di rimborso dei danni provocati dal giocatore nell’alloggio a lui assegnato;

che la società provvedeva al pagamento della somma richiesta dal gestore del “Residence Isola Verde” (struttura in cui era situato l’alloggio occupato dal calciatore.

Concludeva, pertanto, in considerazione delle circostanze esposte, per il rigetto della domanda avversaria.

Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna udienza, alla quale erano presenti i soli rappresentanti della società resistente, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Osserva, poi, la Commissione che l’art. 94-ter, 2° comma delle N.O.I.F. - (norme organizzative interne della F.I.G.C) - prevede espressamente che i calciatori/calciatrici devono “sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

La citata disposizione precisa, immediatamente dopo, che “Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

In disparte dal rilievo formale della redazione dell’accordo su modulo del tutto difforme da quelli “tipo”, previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza, risulta, quindi, che la previsione, contenuta nella clausola 6) del contratto, laddove prevede la corresponsione congiunta di un rimborso chilometrico delle spese in aggiunta al compenso forfettario, si pone in palese violazione della normativa federale.

Ne consegue che la predetta clausola convenzionale deve ritenersi affetta da radicale ed insanabile nullità.

Anche sotto un ulteriore profilo, di carattere squisitamente formale, l’accordo concluso tra le parti denota la violazione di requisiti essenziali ai fini della sua validità.

Il contratto, infatti, è sottoscritto esclusivamente dall’odierno ricorrente e non riporta, viceversa, la sottoscrizione della società sportiva, venendo così a difettare la manifestazione congiunta del consenso di entrambe le parti alla conclusione dell’intesa pattizia.

L’accordo, pertanto, in considerazione delle esposte argomentazioni deve ritenersi affetto da vizi che ne determinano la radicale invalidità.

In conseguenza della totale inefficacia dell’accordo non può, pertanto, ritenersi  adempiuto il requisito, previsto a pena di inammissibilità, dall’art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D..

L’inosservanza delle modalità prescritte ai commi 3 e 4 della citata disposizione, tra le quali l’obbligo di allegare al reclamo copia dell’accordo economico, determina, infatti, “l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.”

P.Q.M.

1. La Commissione Accordi Economici, dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del reclamo proposto da Davide Simoncini nei confronti della società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a.r.l.

2. Dispone che tassa reclamo versata venga incamerata.

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