LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.234 LND del 18.02.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica IANNUCCI/A.S.D. FROSINONE FUTSAL

RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica IANNUCCI/A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE già A.S.D. BELLATOR  FERENTUM

Con reclamo datato 24.10.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché  alla  A.S.D.FROSINONE  FUTSALFEMMINILE  già  A.S.D.BELLATOR  FERENTUM,  la  Sig.na Federica IANNUCCI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.850,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

La Società in data 28/12/2018 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, dove, tra l’altro, si evince il pagamento della somma di €.350,00 alla calciatrice, a titolo di acconto sulla cifra iniziale richiesta e, proposta di rateizzazione della rimanente somma.

Le controdeduzioni della Società, però, risultano essere trasmesse fuori termine previsto dall’art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e quindi dichiarate inammissibili dalla C.A.E.

In data 14/01/2019, il legale della calciatrice, riduceva la domanda del petitum in €.2.500,00 comunicando l’avvenuto pagamento dell’acconto di €.350,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FROSINONE FUTSALFEMMINILE già A.S.D.BELLATOR  FERENTUM  ,al pagamento in  favore della Sig.na Federica IANNUCCI della somma di €.2.500,00.

Dispone la restituzione  della tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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