LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/S.S.D. ACR MESSINA SSD Arl

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/S.S.D. ACR MESSINA SSD Arl

Con reclamo datato 18.12.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Domenico BETTINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società, in data 23/01/2019, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva però, che le stesse, sono prive di qualsiasi ricevuta liberatoria firmata dal calciatore, a riprova dell’eventuale, avvenuto, pagamento delle spettanze richieste, giusto quanto previsto dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Domenico BETTINI della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore     regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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