LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GIUSTINO/POL. D. SAMMICHELE
RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GIUSTINO/POL. D. SAMMICHELE
Con reclamo datato 24.12.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla POL.D.SAMMICHELE, il sig. Fabio GIUSTINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento della L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.D.SAMMICHELE, al pagamento in favore del Sig. Fabio GIUSTINO della somma di €.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.