LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.D.CORREGGESE CALCIO 1948 A.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.D.CORREGGESE CALCIO 1948 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 12/10/2018 il signor Palumbo Luigi si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D CORREGGESE CALCIO 1948 ARL   un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.500,00

per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito la somma di euro 5.775,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 1.725,00.

La società inviava tramite pec, in data 9 ottobre 2018 le proprie memorie di costituzione al reclamante ed alla Commissione accordi Economici.

All’udienza del 14 Marzo 2019, sono presenti, l’avv. Nicola Paolini per il reclamante e l’avv. Vincenzo Schiavone per la società, in sostituzione dell’Avv. Matteo Sperduti.

La Commissione, rileva che, la società resistente, non ha depositato la ricevuta in originale, di avvenuta consegna al reclamante, delle proprie memorie difensive inviate tramite pec in data 9 ottobre 2018.

L’art.25/bis del Regolamento L.N.D., al comma 5, dispone che "La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati  dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento a comprova dell’invio al reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio".

La società, non provveduto ad allegare l’avviso di ricevimento (ricevuta avvenuta consegna pec), a comprova dell’invio al reclamante e pertanto la CAE, dichiara, l’inammissibilità della costituzione in giudizio della società resistente.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del  quale  viene  richiesto  il  pagamento,  sia  l’ammontare  della  somma  pretesa  in  forza  del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società S.S.D CORREGGESE CALCIO 1948 ARL al pagamento in favore del Sig.Luigi PALUMBO, della somma di euro 1.725,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si  fa  obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  i  termini dell’avvenuto  pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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